Nuove opere con rispetto della fascia di demanio marittimo

Pubblicato il 06 novembre 2013 Con sentenza n. 44644 del 5 novembre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui il Gip aveva disposto l'assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, di alcuni componenti di una famiglia imputati per aver installato una costruzione abusiva, nel dettaglio una “casa mobile” con una recinzione in muratura in un'area ricadente nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo.

I giudici di Cassazione hanno sottolineato come, la modifica dell'articolo 1161 del Codice della Navigazione - introdotte dall'art. 19 del D. lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dall'art. 3 dei Dlgs 15 marzo 2006 n. 51 – ha avuto lo scopo “di rafforzare, ampliando il contenuto della previsione normativa, la tutela dei vincoli posti a difesa del demanio marittimo (ed aeroportuale) e non già di escludere dall'ambito sanzionatorio condotte di cui è stato esteso l'ambito della configurabilità quale illecito penale”.

Ed infatti, attraverso la sostituzione della individuazione di specifici vincoli con la più ampia previsione di qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, la previsione “include necessariamente quelli già espressamente stabiliti dallo stesso Codice della Navigazione, tra i quali l'obbligo della preventiva autorizzazione per la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo”.
 
Ne consegue che la realizzazione di nuove opere effettuata entro la fascia di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione dei capo del compartimento è considerata dalla legge alla stregua di un reato.
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