Nuove istruzioni sull’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale
Pubblicato il 17 aprile 2015
A seguito di richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione del
Fondo di solidarietà residuale, ex articolo 3, comma 19, Legge n.
92/2012, l’INPS con
circolare n. 79 del 16 aprile 2015, ha fornito precisazioni in merito alle tipologie di imprese per le quali è stato istituito il Fondo in questione ed ha dettato ulteriori indicazioni sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo.
Artigianato
Chiarisce l’Istituto che le imprese operanti nel
settore dell’artigianato non sono comprese nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale in quanto, per tale settore, alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di un Fondo di solidarietà ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della Legge n. 92/2012.
Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le
Confederazioni di settore e le
Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Università non statali legalmente riconosciute
Sono, inoltre,
escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale, le Università non statali legalmente riconosciute, poiché tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001.
Altre specifiche
La circolare si sofferma, inoltre sull’applicazione del Fondo in questione a:
- imprese di
gestione esattoriale;
- imprese esercenti
attività di trasporto;
-
lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b);
fornendo le
istruzioni operative anche con riferimento alle
modalità di recupero per consentire alle imprese – che risultano avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale – di recuperare il contributo mensile dello 0,50%.