Entreranno in vigore sabato 3 agosto 2024 le modifiche al Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) portate dalla Legge n. 104 del 4 luglio 2024, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024.
Le modifiche di maggior rilievo che influenzano tali Enti sono disciplinate nell’articolo 4 del testo normativo.
Un'analisi iniziale rivela principalmente due obiettivi: uno di natura quasi "interpretativa" e l'altro mirato alla "semplificazione" per gli Enti di dimensioni più contenute.
Oltre a disposizioni rilevanti per gli enti no profit, però, la Legge n. 104/2024 contiene anche disposizioni di politiche sociali. Infatti:
Come detto, rilevante è l’articolo 4 della legge n. 104/2024 contenente modifiche al codice del Terzo settore - decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – quali:
Gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche possono godere di una specifica esenzione secondo l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Questa esenzione permette a tali enti di non includere alcuni tipi di proventi nei limiti usualmente previsti per le attività non principali. I proventi esentati includono quelli derivanti da:
- sponsorizzazioni,
- attività promozionali,
- vendita di diritti,
- indennità di formazione atletica,
- gestione di infrastrutture sportive.
L'uso di questi proventi, però, è vincolato: devono essere investiti in attività rilevanti per lo sport dilettantistico. Tali attività comprendono la formazione, l'insegnamento, la preparazione e il supporto generale allo sport dilettantistico. Solo rispettando questa condizione, gli enti possono beneficiare di tale deroga e continuare a sostenere il settore sportivo dilettantistico in maniera efficace.
Le imprese sociali che si iscrivono nella sezione apposita del registro delle imprese soddisfano il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ottengono la personalità giuridica.
Senza fare distinzioni tra enti con personalità giudica e non, la legge n. 104/2024 rende più semplice la gestione contabile degli ETS. A fronte di un totale di ricavi, rendite, proventi o entrate di qualsiasi natura che non superino i 60.000 euro, è ammesso compilare il rendiconto per cassa in modo semplificato, riassumendo entrate e uscite in un'unica voce aggregata.
Invece, limitatamente agli Enti del Terzo Settore senza personalità giuridica, viene portato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi entro il quale il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che non sono imprese sociali e che operano principalmente o esclusivamente come imprese commerciali, hanno l'opzione di non redigere il bilancio secondo le norme civilistiche degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Invece, possono soddisfare i requisiti contabili utilizzando i formati stabiliti dal comma 1 dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Questo implica la preparazione di un bilancio che include lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Relazione di Missione.
Inoltre:
Il decreto legislativo n. 117/2017 ha subito modifiche all'articolo 30, comma 2, che riguardano l'introduzione di nuovi criteri circa la nomina di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore, sia riconosciute che non. Questo organo, che può essere anche unico, diventa obbligatorio se per due anni consecutivi vengono superati almeno due dei seguenti limiti aggiornati:
- 150.000 euro di attivo nello stato patrimoniale (precedentemente 110.000 euro);
- 300.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate di qualsiasi tipo (precedentemente 220.000 euro);
- 7 dipendenti occupati in media durante l'anno (precedentemente 5).
La modifica all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117/2017 riguarda la revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore.
I limiti previsti per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, vengono così rivisti:
Passando all’articolo 7 della legge n. 104/2024, vengono effettuate modifiche al Testo unico sulle imposte di successione e donazione per esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale.
Per escludere gli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in relazione alle imposte sulle successioni e donazioni, è stata apportata una revisione all'articolo 36 del testo unico (decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346).
In particolare, è stato inserito il nuovo comma 5-bis che specifica che la responsabilità solidale non si applica ai beneficiari di trasferimenti esclusi dalle imposte sulle successioni e donazioni, oltre che dalle imposte ipotecaria e catastale, come delineato nell'articolo 3 dello stesso decreto e nell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore.
L’articolo 8, invece, dispone che quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, essi possono – prima dell’accettazione della stessa eredità – dispensare l’esecutore testamentario dall’obbligo di apposizione dei sigilli e di inventario dei beni.
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