Stanno per essere pubblicate sul sito web di Assirevi (Associazione italiana revisori contabili) le liste di controllo relative a bilanci di esercizio e consolidati, che recepiscono le rilevanti novità introdotte dal Dlgs 139/15 e che sono state integrate dai principi contabili emanati dall’Oic.
Pertanto, le imprese che, per la prima volta, stanno applicando ai bilancio relativi al 2016 le novità in questione possono avere un importante strumento di ausilio.
I redattori dei bilanci e coloro che si occupano della revisione legale dei conti avranno, infatti, a disposizione delle checklist, in formato word, utili per la predisposizione dei conti di esercizio e consolidati. Apposite indicazioni saranno presenti anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, in modo tale che i redattori di tali bilanci possono usare solo la parte di loro interesse.
La checklist si presenta sotto forma di domanda; si inizia con un quesito specifico, corredato dai riferimenti legislativi e interpretativi, a cui fa seguito una risposta che può essere del tipo: «sì»,«no», «non applicabile oppure non obbligatoria».
Ogni risposta negativa dovrebbe essere accompagnata da un’esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato.
Alcune novità riguardano l'informativa che deve essere fornita nella nota integrativa, dato che molte volte le imprese incontrano delle difficoltà proprio nel collegare le disposizioni con il relativo e specifico obbligo d'informativa.
Per esempio, infatti, nella nota integrativa devono essere riportate anche le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis del Codice civile e dal principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati, proprio sugli strumenti finanziari derivati la cui iscrizione in bilancio non risulta molto agevole soprattuto per quanto riguarda l'efficacia della loro copertura.
Relativamente allo schema di conto economico, vi sono numerosi “memo” che ricordano la corretta redazione dello stesso, come per esempio, quello che ricorda che per gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri deve prevalere la classificazione per natura dei costi.
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