Con la risoluzione n. 57/E del 3 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto ulteriori causali per il versamento dei contributi, tramite modello F24, di contributi riscossi dall’INPS e destinati alle casse dei diversi Enti Bilaterali. Le nuove causali si aggiungono a quelle già istituite con la risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024, emanata in seguito a una specifica richiesta dell’INPS.
Il servizio di riscossione dei contributi destinati agli Enti Bilaterali si basa su convenzioni stipulate tra l’INPS e tali enti, comprese Casse e Fondi con caratteristiche di bilateralità, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel dettaglio, il sistema consente all’INPS di riscuotere i contributi tramite modello F24 e di trasferire successivamente le somme di competenza agli Enti Bilaterali.
Con la nota n. 99969 del 29 ottobre 2024, l’Istituto di Previdenza Sociale ha richiesto l’introduzione di ulteriori causali contributive. Le nuove causali sono le seguenti:
Codice |
Denominazione |
EBNL |
EBINAL - Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro |
PREV |
Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA) |
SARC |
Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria - SANARCOM (SANARCOM) |
EBOS |
Ente Bilaterale Operatori Sicurezza - (EBILOS) |
MEDI |
FONDO MEDIPREV - Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV) |
EBNU |
Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.) |
EFAR |
EBIFARM - Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM) |
EBIO |
Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI (EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI) |
EBMQ |
Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE) |
Nel modello F24, le causali contributo devono essere indicate nella sezione “INPS”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, inserendo:
Inoltre, si segnala che la causale EINT (istituita con la risoluzione n. 49/E) per il versamento destinato all’Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro (EBINAIL) è ora sostituita dalla nuova causale ENIL (EBINAIL - Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro).
Rimangono comunque valide le indicazioni di compilazione ivi fornite nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
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