Nuova Sabatini Ter, domanda in bollo

Pubblicato il 06 maggio 2016

Il ministero dello Sviluppo Economico aggiorna le FAQ – pubblicate sul proprio sito internet – con le quali si chiariscono i principali quesiti sull'agevolazione fiscale nota con il nome “Nuova Sabatini-ter”, disciplinata dal DM 25 gennaio 2016 e finalizzata ad accrescere la competitività delle Pmi italiane, agevolando il loro accesso al credito per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

FAQ del 2 maggio 2016

Tra le ultime precisazioni rese, il MiSE si sofferma sulle modalità e termini di presentazione delle domande, specificando che la domanda in bollo (unica eccezione per le domande appartenenti ali settori agricoli e della pesca) deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e con l'utilizzo dell'ultima versione del modulo disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI), che è presente sul sito web del MiSE.

La domanda così compilata, insieme all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia, prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dal 2 maggio 2016, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti all’Addendum alla Convenzione MISE-ABI-CDP.

L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria pari attualmente a 16,00 euro, a prescindere dalla dimensione del documento.

Titoli di spesa

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa.

Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 26673/2016, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica.

Nel caso di investimento in leasing, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing che attesti l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

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