La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2021 con riferimento ai contributi erogati ai sensi della Nuova Sabatini è oggetto di specificazione da parte del MiSE.
Con detta misura (DL n. 69/2013 -Decreto Fare) si erogano incentivi al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
L’impresa deve sostenere investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
A beneficiare dell’agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione di quelli:
Sono riconosciuti finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti indicati, oltre ad un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento, che può essere assistito fino all’80% dell’ammontare dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, deve essere:
Il contributo del MiSE è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
La circolare direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 434 del 10 febbraio 2021 illustra quanto innovato dal comma 95 della L. n. 178/2020 in merito alla disciplina riguardante l’incentivo Nuova Sabatini; la norma ha disposto che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero alle Pmi in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.
Ciò deve intendersi valido per le domande presentate alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi i limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
A seguito della modifica, il comma 4 dell’articolo 2 del DL n. 69/2013, così recita: “L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.".
Dunque, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo verrà erogato dal Ministero in un’unica soluzione.
Si conferma, inoltre, la dazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
Il MiSE rende noto che, per quanto riguarda le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021 non dotate dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettera b), DL 30 aprile 2019, n. 34, e dall’articolo 39, comma 1, DL 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione.
Questo viene meno entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.
La circolare 434/2021, infine, indica gli aggiornamenti effettuati alle premesse ed al testo della circolare del 15 febbraio 2017, n. 14036.
L’allegato n. 3 a quest’ultimo documento viene sostituito dall’allegato 3 alla circolare 434/2021.
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