Nuova procedura di salvaguardia: le istruzioni operative per le DTL

Pubblicato il 22 aprile 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 10 del 18 aprile 2014, contenente le istruzioni operative per le Direzioni Territoriali del Lavoro in relazione alla V procedura di salvaguardia di cui al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Esodati. In “Gazzetta” il decreto sulla quinta salvaguardia”).

I lavoratori interessati, sottoelencati, dovranno presentare richiesta di accesso al beneficio entro il 16 giugno 2014:

a. lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

b. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo;

c. lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori di cui ai punti a. e b. devono presentare l’istanza presso la DTL innanzi alla quale hanno sottoscritto gli accordi ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c, mentre negli altri casi presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

I lavoratori di cui al punto c. devono presentare l’istanza presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante.

La circolare è corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentato dalle diverse categorie di lavoratori nonché dalle varie tipologie di dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovranno essere utilizzate a seconda della casistica.
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