Nuova IMU. Le novità dalla Legge di bilancio 2020

Pubblicato il 19 marzo 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sciolto alcuni dubbi circa l’applicazione della nuova IMU, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di bilancio 2020, con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, che analizza le novità di cui all’articolo 1, commi da 738 a 782 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E’ bene ricordare che tale Legge ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale, con contestuale eliminazione della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI. Contemporaneamente ha ridisciplinato l’IMU, abrogando espressamente tutte quelle norme precedenti presenti in specifiche disposizioni o incompatibili con la disciplina della nuova Imposta prevista dalla Legge n. 160/2019.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la TASI non è più in vigore, così vengono meno anche le ripartizioni del tributo tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

La prima precisazione fatta dal MEF è che la nuova Imposta si pone in continuità con quella vigente fino all’anno 2019; ne consegue che i Comuni possono conservare i regolamenti precedenti e non sono obbligati a designare un nuovo responsabile del tributo, se confermano l’assetto precedente. Se, infatti, non si deliberano nuove aliquote per il 2020, continuano ad applicarsi quelle vigenti nel 2019.

Nuova IMU, corretto computo dell’acconto

Con riferimento al quesito circa il corretto computo dell’acconto, in scadenza il 16 giugno, la risoluzione ministeriale ricorda che il comma 762 prevede che in “sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”. Ciò implica che il soggetto passivo dell’IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva con la sua sola quota.

L’applicazione letterale di tale norma ha fatto sorgere, però, alcuni dubbi in relazione alle varie fattispecie che si possono verificare.

In caso di cessione dell’immobile nel 2019, senza acquisto di uno nuovo, secondo il MEF “deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo”.

In caso di immobile acquistato nel primo semestre 2020, è riconosciuta la facoltà al contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell’IMU stabilita per l'anno precedente, come previsto a regime dal comma 762. Al riguardo, però, si deve evidenziare che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il Comune ha già pubblicato, sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

Nelle ipotesi di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, il contribuente dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.

Sottolinea la circolare n. 1/DF che, in caso di vendita di un immobile nel 2019 e acquisto di altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020, il contribuente sarà tenuto ad adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Riguardo all’IMU versata dagli enti non commerciali, si specifica che per il versamento a saldo relativo all’anno 2019 nulla cambia rispetto al passato. Per quanto riguarda l’acconto 2020, invece, in sede di prima applicazione dell'IMU, le due rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Circa l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, la Legge n. 160/2019 stabilisce che questa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. Se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy