L'11 febbraio 2016, il Ministero della Giustizia Orlando ed il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione Renato Rordorf – che ha presieduto i lavori della Commissione ministeriale nella elaborazione della normativa - hanno incontrato la stampa per illustrare il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa, approvato dal Consiglio dei Ministri in tarda serata.
Attraverso questa riforma, il Governo ha intenzione di cambiare profondamente la cultura dell’insolvenza (la legge fallimentare italiana risale al 1942) con la consapevolezza che la crisi fa parte della vita di ogni impresa ed intervenire in tempo, in maniera meno invasiva, è un fattore determinante per salvare i valori d’impresa e consentirne la ristrutturazione. E’ dunque una riforma concepita e finalizzata al buon funzionamento della giustizia civile, se rende più certi i rapporti economici, aumenta la fiducia negli investimenti ed è in grado di rimuovere molti fattori che determinano la c.d. “stretta del credito”.
A tal fine, si propone innanzitutto – in linea con i principali ordinamenti europei - di abbandonare la tradizionale espressione “fallimento” per evitare l’aura di negatività e di discredito che essa comporta. Ed al fallimento si propone di sostituire una semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni, nella quale si innesta una possibile soluzione concordataria (sulla scorta dell’attuale concordato fallimentare).
Si offrono efficaci servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce e di consulenza per evitare il default. In altre parole si introduce una sorta di fase preventiva di “allerta”, volta ad anticipare l’emersione della crisi, attraverso un’analisi assistita delle cause del dissesto economico e finanziario dell’imprenditore, che può risolversi, all'occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori.
Onde consentire un’efficiente gestione delle procedure concorsuali, si propone che presso i Tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, selezionata in base a parametri oggettivi
Poiché è stato dimostrato che il concordato preventivo è uno strumento molto complesso e con una bassa percentuale di processi definiti, si è ritenuto di circoscrivere l’istituto all' ipotesi del c.d. concordato in continuità (ipotesi, ossia, di impresa in situazione di crisi reversibile, ove la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante prosecuzione dell’attività aziendale sulla base di un adeguato piano, per quanto possibile, di soddisfacimento dei creditori)
Viene esteso l’ambito applicativo dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari; istituto introdotto con D.L. n. 83 del 2015. Si prevede infatti che il debitore possa avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei.
Per le insolvenze di minor portata, si prevede che la liberazione dai debiti possa aver luogo di diritto, ossia senza apposito provvedimento del giudice, ferma la possibilità per i creditori di opporsi. In ogni caso, si anticipano i tempi dell’esdebitazione, prevedendo che possa ottenersi anche in corso di procedura.
Si propongono disposizioni volte a consentire lo svolgimento di procedure unitarie per la trattazione dell’insolvenza di plurime imprese, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. Si prevede altresì la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.
Si propone di circoscrivere l’istituto della liquidazione coatta alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare l’impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione, fatta eccezione per i settori bancario, assicurativo e dell’intermediazione finanziaria, nell'ambito dei quali l’istituto risponde anche ad esigenze particolari.
Allo stesso modo, si valorizza il carattere straordinario dell’amministrazione straordinaria, che risponde ad esigenze di tipo economico-sociale, derivanti dalla crisi di imprese la cui dimensione o la cui funzione sia tale da poter provocare gravi ripercussioni occupazionali o comunque da richiedere un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse.
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