Facendo seguito alla circolare n. 6/2020 l’INL, con nota prot. n. 811 del 7 ottobre 2020, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla diffida accertativa come modificata dalla Legge n. 120/2020 ed in particolare sulle procedure di notifica della “nuova” diffida accertativa e sulla gestione dell’attività conciliativa e difensiva eventualmente promossa dai destinatari del provvedimento.
Posto, quindi, che accertato il debito patrimoniale datoriale, la diffida accertativa va notificata sia al datore di lavoro che all’eventuale responsabile in solido, spiega l’Ispettorato che la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo se nel corso dei successivi 30 giorni (decorrenti dalla ricezione del provvedimento) il datore di lavoro e l’eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore dell’ITL.
Quindi solo dopo che sono passati i 30 giorni, va notificata la diffida, in originale, al lavoratore unitamente alla prova dell’avvenuta notifica del provvedimento al datore di lavoro ed all’eventuale responsabile in solido che potrà utilizzare il tutto in via esecutiva.
Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, dal canto loro, il datore di lavoro e l’obbligato solidale possono decidere, in maniera alternativa ma autonoma, se attivare un tentativo di conciliazione monocratica o un ricorso al direttore dell’’ITL compete (ovvero l’ITL che ha emesso l’atto).
Qualora una delle parti opti per la conciliazione monocratica, l’Ufficio si attiverà a convocare le parti allegando, per trasparenza, un prospetto riepilogativo dei crediti accertati.
Tuttavia, anche nel caso in cui siano formalizzate distinte istanze di conciliazione da parte dei soggetti obbligati, l’INL ritiene vada assicurata sempre la loro trattazione unitaria in presenza di tutte le parti.
In caso di esito negativo della conciliazione, al lavoratore verrà consegnata la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro ed all’eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo.
In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
Qualora, invece – sottolinea l’Ispettorato - l’accordo sia siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perderà efficacia soltanto nei suoi confronti, acquistando valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione (tale situazione sarà ben evidenziata nel verbale di conciliazione).
Datore di lavoro e obbligato in solido possono, come già anticipato, presentare distinti ricorsi al direttore dell’ITL che ha emanato l’atto.
In questo caso potranno presentarsi le seguenti tre casistiche:
Sottolinea a tal proposito la nota che, nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione.
Essendo i due rimedi alternativi è possibile, di fatto, che datore di lavoro ed eventuale responsabile in solido, optino l’uno per tentare la conciliazione entro il termine di 30 giorni e l’altro per il ricorso amministrativo al direttore.
In tal caso l’Ufficio avrà cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (senza, quindi, possibilità di estensione al secondo obbligato che ha, invece, proposto il ricorso) e, una volta definita la conciliazione, al ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione.
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