Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica - acquisita dall’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia – è resa disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
Datori di lavoro e intermediari possono consultare, nell’apposito applicativo, la certificazione tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
Fermo restando l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma, nelle stesse vanno, adesso, indicati anche i seguenti dati:
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
Tuttavia, in caso di oggettiva impossibilità del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia va indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
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