Nuova deducibilità "stretta" per gli Ias

Pubblicato il 04 febbraio 2005

L'ipotesi di estendere l'ambito applicativo dell'articolo 109, comma 4, del Tuir anche alle fattispecie che emergono dall'applicazione degli standard contabili comporta la necessità di rilevare le correlate imposte differite passive, come sottolinea Assonime con la lettera dell’1 febbraio proposito, l’articolo 6 dello schema di decreto legislativo prevede che le società che redigono il bilancio di esercizio adottando i principi contabili internazionali non possano distribuire:utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel Conto economico, diverse da quelle relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, per effetto dell'applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto; le riserve del patrimonio netto costituite o alimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value di attività e strumenti finanziari. Di conseguenza, prescindendo dall'opportunità di intervenire anche sugli statuti sociali per recepire il contenuto della norma in oggetto, occorrerà, dal bilancio 2005, innanzitutto verificare la compatibilità della distribuzione degli utili in base alle norme civilistiche così modificate e, solo poi, applicare le disposizioni di cui all'articolo citato.

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