L’Organismo italiano di contabilità ha reso nota l’applicazione Ias/Ifrs 3, in cui si commenta l’IFRIC 12 in materia di accordi per i servizi in concessione.
L’IFRIC 12 è stato omologato dalla Commissione europea con regolamento CE 254/2009 ed è applicabile obbligatoriamente ai bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali, che hanno inizio dopo la data di omologazione.
L’IFRIC 12 ha modificato profondamente la contabilizzazione delle concessioni, nel caso in cui il concedente ha il controllo sull’infrastruttura utilizzata dal concessionario per l’erogazione di servizi di pubblica utilità. È, infatti, precisato, che il concessionario non deve rilevare l’infrastruttura come attività materiale, ma rileva un diritto a far pagare gli utenti per il suo utilizzo o il diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente per i servizi di pubblica utilità erogati.
La precisazione assume particolare importanza nella realtà economia italiana, dove molti servizi di pubblica utilità sono affidati a società di diritto privato attraverso contratti di concessione.
Per l’applicazione dell’IFRIC 12 devono essere rispettate alcune condizioni. In primo luogo, il concedente deve controllare o regolamentare i servizi che il concessionario fornisce tramite l’infrastruttura, monitorando a chi li deve fornire e a quale prezzo. In secondo luogo, il concedente deve controllare qualsiasi interessenza residua (valore corrente stimato) nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo. Infine, il concessionario deve rilevare le infrastrutture in concessione come attività finanziarie o come immateriali.
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