Nuova bocciatura per l'anatocismo

Pubblicato il 25 maggio 2005

La Corte di cassazione (sentenza n. 10127/05) precisa limiti e confini entro cui le banche debbono applicare gli interessi ultralegali ed anatocistici nei rapporti con i propri clienti, esaminando a questo scopo la validità delle "clausole uso piazza" (di determinazione di interessi per relationem in riferimento alle condizioni su piazza) e delle clausole di conto corrente che disciplinano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista sul saldo negativo nonché l'applicabilità della commissione di massimo scoperto anche in assenza di un'apposita previsione in contratto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy