Nullo il patteggiamento in caso di errore sulla continuazione
Pubblicato il 08 gennaio 2015
E’ illegale la pena comminata all’imputato, qualora il giudice abbia applicato la
continuazione ex art. 81 c.p.p. tra reato di
riciclaggio e
reato tributario, erroneamente ritenendo quest’ultimo più grave rispetto al primo.
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione con
sentenza n. 245 depositata il 7 gennaio 2015, con cui è stata dichiarata la illegittimità del trattamento sanzionatorio comminato con patteggiamento, poiché in contrasto con specifiche disposizioni normative.
Si è ritenuto, in particolare, che in tema di
reato continuato, la
violazione più grave vada individuata, in astratto,
in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto più grave dal giudice, in rapporto alle singole circostanze ed all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse.
Nel caso qui in esame il giudice aveva tuttavia errato nel considerare più grave il reato tributario rispetto a quello di riciclaggio, con cui è stata riconosciuta la continuazione.
Viceversa, la
pena edittale da cui prendere le mosse per il calcolo ex art. 81 c.p.p.,
avrebbe dovuto essere piuttosto, in quanto ampiamente superiore, quella prevista per il riciclaggio ex art. 648 c.p., cui applicare l’aumento per il reato satellite, ovvero quello tributario.