La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 5523 dell'8 marzo 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente giustificato dall'invio di messaggi dalla posta elettronica aziendale dello stesso.
Soltanto la Pec o la firma digitale, spiega la Corte, garantiscono le necessarie: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (soltanto il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, fa piena prova fino a querela di falso come la scrittura privata ex art. 2702 Cc). La mail tradizionale è modificabile.
In base al codice dell'amministrazione digitale costituisce soltanto un documento informatico liberamente valutabile dal giudice (i messaggi di posta elettronica non hanno natura di scrittura privata ex art 1 del dlgs 82/2005) e, dunque, è dubbia l'efficacia probatoria.
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