La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 e 182 comma 2 c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
Così ha disposto la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, accogliendo il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un incidente.
Nel caso di specie infatti – chiarisce la Corte con sentenza n. 12244 del 22 marzo 2016 - il termine per dedurre la suddetta nullità risulta rispettato, di modo che essa non può considerarsi sanata.
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