Nulli i contratti di affitto verbali

Pubblicato il 16 maggio 2011 Con sentenza n. 3546 del 2011 il Tribunale di Milano ha fornito puntuali precisazioni sulle conseguenze di un contratto di locazione dichiarato nulla per la mancanza della forma scritta. Infatti, i magistrati milanesi rammentano che dal 1998 il contratto di locazione richiede la forma scritta e quindi la stipula avvenuta verbalmente produce nullità. Di conseguenza, di fronte ad un negozio nullo le parti hanno diritto ad ottenere la ripetizione della prestazione.

Dal punto di vista del proprietario dell'alloggio, costui può ottenere la liberazione dell'immobile e il risarcimento per occupazione senza titolo, mentre per quanto riguarda l'affittuario, questi non è tenuto a versare i canoni richiesti. Si precisa, però, che l'inquilino non può ottenere, da parte del proprietario, la restituzione di quanto già versato per il godimento del bene poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la restituzione del corrispettivo dato per il godimento dell'immobile costituirebbe un indebito arricchimento in danno del locatore.

Infine la nullità del contratto è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice.
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