La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22153 del 22 settembre 2017, si è occupata di un ricorso, parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, avverso la cartella di pagamento - relativa al recupero di crediti indebitamente compensati, di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti e IVA relativa all'anno 2003 per un importo complessivo di euro 1.809.292,17 - dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni per il ritardato pagamento a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione e l'assenza di colpa.
Nel caso la suprema Corte ha ritenuto che erroneamente la CTR aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della debitrice società perché:
Identificare la ragione del mancato pagamento di quanto dovuto in cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società debitrice, rappresentate dalla temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico è in contrasto con il concetto di forza maggiore, richiamato nell'art. 6 del D.Lgs n. 472/1997, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria.
Per gli Ermellini, la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale:
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