La Legge di bilancio, attualmente in corso di definitiva approvazione, introduce alcune novità anche per quel che concernela notificazione di atti giudiziari a mezzo posta .
Si tratta di alcune modifiche alla Legge n. 890/1982, ai sensi delle quali, in primo luogo, per le notificazioni degli atti giudiziari, non sarà più obbligatoria l'apposizione, sulle ricevute, del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna.
Nell'ipotesi di smarrimento dell'avviso di ricevimento, se il mittente ha indicato un indirizzo di PEC l'operatore dovrà formare una copia per immagine dell'avviso di ricevimento (non più, quindi, su supporto analogico bensì su supporto digitale), e dovrà provvedere, entro cinque giorni (non più tre ) dalla consegna del piego al destinatario a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente.
Inoltre, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata, in detta ipotesi, è a carico del mittente.
Per finire, si segnala che, per consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della Legge n. 190/2014, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato viene differito al 1° giugno 2019.
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