Le principali novità in materia di Iva introdotte dal Decreto legge fiscale (DL. n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215, sono state affrontate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2022.
Il documento di prassi, firmato dal direttore Ruffini in data 28 febbraio, ha come obiettivo quello di illustrare il contenuto complessivo e agevolare la lettura delle novità normative, tenendo conto anche dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari.
In particolare, vengono forniti chiarimenti sulle seguenti modifiche normative:
trattamento Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di organismi dell’Unione europea finalizzate a fronteggiare la pandemia Covid-19;
rilevanza Iva delle operazioni effettuate dagli enti associativi;
imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.
La circolare n. 5/E/2022 si apre con l’analizzare il trattamento Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi anti-Covid-19 ad organismi comunitari.
Si osserva come, al fine di recepire le disposizioni unionali per fronteggiare la crisi economica legata al virus, il Decreto legge n. 146/2021 ha aggiunto all’articolo 72, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, dopo la lettera c), la lettera c-bis), che prevede la non imponibilità Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell'Ue, qualora detti soggetti acquistino i beni o servizi per l'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Ue al fine di rispondere alla pandemia di Covid-19.
In particolare, è prevista una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
Pertanto, per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Collegato Fiscale), i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione anche oltre il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, non ricorrendo l'ipotesi di sopravvenuto accordo tra le parti.
Relativamente alla tempistica entro cui emettere tale nota, la circolare n. 5/2022 specifica che: se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 2 maggio 2023).
Qualora non fosse possibile l'emissione della nota di variazione nel suddetto termine, eccezionalmente, il fornitore potrà presentare istanza di rimborso dell'Iva nel termine biennale di cui all'art. 30-ter del DPR n. 633/72.
Inoltre, l’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche su alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati.
È specificato che, a partire dal 2024, le prestazioni rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici nei confronti di associati/partecipanti passeranno dal regime Iva di esclusione a quello di esenzione.
Inoltre, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfetario.
L’entrata in vigore di tali disposizioni, originariamente prevista per il 1° gennaio 2022, è stata posticipata – in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 683, della Legge di bilancio 2022 – al 1° gennaio 2024.
La conversione in legge del Decreto fiscale ha interessato anche l’ambito di applicazione del regime di non imponibilità Iva dei trasporti internazionali previsto dall’articolo 9, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
Con l’introduzione del terzo comma dell’articolo 9 del Dpr n. 633/1972 sono da ritenersi esclusi dalla previsione di non imponibilità – e sono quindi generalmente soggetti a Iva – i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:
dall’esportatore;
dal titolare del regime di transito;
dall’importatore;
dal destinatario dei beni;
dal prestatore di servizi di spedizione internazionale;
dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.
In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo laddove siano prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.
Le nuove regole sulla imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori si applicano ai servizi di trasporto effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, facendo però salvi i comportamenti adottati dai soggetti che, prima del 1° gennaio 2022, si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, ovverosia abbiano già applicato l’Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia.
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