Novità per lavoratori altamente qualificati ExtraUE
Pubblicato il 18 marzo 2014
A seguito delle
modifiche apportate al Testo Unico per l’immigrazione (D.Lgs. n.
286/1998) dalla Legge n.
9 del 2014, (eliminazione dal comma 1 lett. a) e dal comma 5 , lett. b), dell’art. 27 quater del T.U., della parola “relativa”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno hanno emanato una
circolare congiunta in data 17 marzo 2014 in cui è stato specificato che, d'ora in poi, il l
avoratore altamente qualificato extraUE che intende lavorare in Italia non dovrà più acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà
sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011.
Inoltre, chiarisce la circolare, ai sensi del modificato art. 22, comma 11 bis, e grazie all’eliminazione delle parole “di secondo livello” riferito al master universitario,
lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario - a prescindere dal livello di riferimento -
ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal Testo Unico, può chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.