Le disposizioni in materia di processo telematico non permettono di contestare l’avvenuta notificazione degli atti digitali una volta che sia stata generata la ricevuta di consegna telematica nelle forme di legge.
Questo, salvo il caso di espressa deduzione di errori tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero di documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella ricevuta e quanto pervenuto al destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata.
E’ sulla base di questo principio che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9798 del 9 aprile 2019, ha rigettato il ricorso con cui il titolare di una ditta aveva lamentato l’illegittimità di una notifica telematica effettuata dalla cancelleria del Tribunale mediante PEC, nell’ambito di una procedura fallimentare.
Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva dedotto alcun errore tecnico del sistema telematico mentre aveva solo assunto una pretesa discordanza, sotto il profilo della incompletezza dei documenti, tra la tipologia di files attestati dal cancelliere come allegati nel messaggio via PEC e quelli a suo dire rinvenuti.
Tuttavia, non aveva fornito un’adeguata dimostrazione della incompletezza e/o parziarietà dei files, non avendo nemmeno riprodotto il contenuto dello specifico file che assumeva essergli stato inviato.
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