Notifiche: il mutamento della sede effettiva non è opponibile a terzi
Pubblicato il 26 aprile 2013
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n.
9798 del 23 aprile 2013 – in materia di società di capitali,
“il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi”, e ciò salvo che non si provi che questi ultimi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza.
Sulla scorta di detto assunto la Suprema corte ha confermato la motivazione con cui il giudice del gravame aveva ritenuto valida la notifica di un atto, effettuata mediante il servizio postale, nelle forme previste dall'articolo 8 della Legge n. 890/1982, presso l'indicata sede legale.
Nella vicenda in esame, gli Ermellini hanno ritenuto che non vi fosse spazio per l'applicazione della norma relativa alla notifica per irreperibilità, in quanto l'indirizzo presso il quale era stata eseguita la notificazione corrispondeva alla sede legale della società destinataria.