Notifiche e comunicazioni alla PA consultando PEC su IPA

Pubblicato il 22 luglio 2020

L’articolo 28 del Decreto legge n. 76/2020 (Dl semplificazioni) contiene alcune novità in materia di semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.

Sono introdotte, nello specifico, alcune modificazioni al Decreto legge n. 179/2012, che riguardano anche le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria e le notificazioni ad istanza di parte.

In particolare, si segnala il ritocco che ha interessato l'articolo 16-ter, comma 1-bis di tale ultimo DL, dove è stato aggiunto il comma 1-ter.

Mancata indicazione nell'elenco ReGIndE? Notifica al domicilio indicato nel registro IPA

A sensi del nuovo comma, è previsto che, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco formato dal ministero della Giustizia (Registro generale degli indirizzi elettronici - ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del Decreto legislativo n. 82/2005 (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - IPA).

Inoltre, qualora nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di PEC primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.

A seguire, viene anche previsto che ove sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo PEC espressamente indicato nell'elenco IPA, per detti organi o articolazioni.

Tali disposizioni, per espressa previsione, sono immediatamente applicabili.

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