costituzionale, con l’ordinanza n. 34 depositata il 9 febbraio 2007, sancisce che i datori che vogliono opporsi al decreto ingiuntivo, richiesto dall’Inps per il mancato versamento dei contributi, non possono farlo mediante raccomandata, in quanto l’unica modalità ammessa è la consegna materiale al cancelliere. Con la decisione si dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 415 e 416 del codice di procedura civile. Viene così precluso l’utilizzo del servizio postale nel rito del lavoro.
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