La Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso da un soggetto, imputato per guida in stato di ebbrezza, a cui era stato notificato decreto di citazione in giudizio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore dopo che lo stesso era risultato trasferito dal domicilio espressamente eletto.
La difesa del ricorrente, in particolare, lamentava che non potesse essere effettuata notifica a mezzo Pec all’imputato, anche quando la stessa fosse avvenuta presso il difensore.
Secondo quanto asserito, ossia, l’elencazione contenuta all’articolo 16, comma 4 del Decreto legge n. 179/2012 – e che sancisce la possibilità di utilizzare la Pec per l’invio di notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale – era da considerarsi tassativa ed esaustiva dei casi in cui è consentito procedere alle notificazioni tramite Pec nell’ambito del processo penale.
In tale elencazione – era stato evidenziato nel ricorso – non sarebbe ricompreso l’articolo 161 del Codice di procedura penale, in particolare il quarto comma, in quanto trattasi di notifica che riguarda sempre l’imputato, anche se fatta mediante consegna al difensore.
Detti assunti non hanno convinto i giudici di legittimità secondo i quali, per contro, la notifica ai sensi dell’articolo 161, 4 comma, del Codice di procedura penale – a cui si procede se la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile - viene eseguita, secondo quanto prescrive la norma “mediante consegna al difensore”, seppure, evidentemente, nell’interesse dell’imputato.
Detto previsione - precisa la Suprema corte - costituisce norma di chiusura volta a perfezionare il meccanismo legale di notificazione nei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicarne alcun mutamento.
Conseguentemente è stato espresso il principio di diritto secondo cui deve considerarsi valida la notifica a mezzo Pec, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. Ciò, in presenza delle altre condizioni di legge.
In tale contesto – si legge nel testo della sentenza della Quarta sezione penale di Cassazione n. 16622 del 21 aprile 2016 - la dizione “persona dell’imputato” di cui all’articolo 16 del Decreto legge n. 179/2012 va interpretata nel senso di “persona fisica dell’imputato”.
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