Notifica: se il destinatario si è trasferito la procedura valida è quella prevista per l’irreperibilità
Pubblicato il 03 settembre 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
18049 del 2 settembre scorso ha annullato la notifica di 7 verbali per violazioni al codice della strade recapitate ad un’automobilista. I magistrati della Suprema Corte hanno accolto le doglianze presentate dai legali della donna secondo cui i verbalizzanti avevano effettuato la notifica delle multe presso l’indirizzo del trasgressore risultante dal Pra, mentre questo si era trasferito.
La Corte ha menzionato il principio vigente per cui la notifica non deve essere virtuale bensì reale nel senso che “
la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria sia per quella postale”.
Quindi di fronte al trasferimento del trasgressore non risultante da Pra i notificanti avevano l’obbligo di procedere secondo quanto previsto dall’articolo 140 del c.p.c., per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario ossia mediante il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a comunicarlo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.