La consegna di un atto impositivo si ritiene perfezionata, se effettuata nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa, solo con l’invio successivo della raccomandata informativa al destinatario.
In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con ordinanza n. 17235 del 2 luglio 2018, decidendo sul ricorso circa la notifica di un atto fiscale avvenuto tramite consegna alla moglie del contribuente senza l’invio della successiva raccomandata informativa al destinatario effettivo.
L’analisi verte sull'articolo 60 del Dpr 600/73, il quale prevede che se la notifica viene fatta non al destinatario dell’atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve informare dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
In merito la Corte, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, ritiene che la notifica deve considerarsi perfezionata, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, applicando l’art. 140 cpc, e diventa quindi necessario porre in essere tutti gli adempimenti prescritti, compreso quello riguardante l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.
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