Notifica per posta, ampliata l’inammissibilità dell’appello
Pubblicato il 18 aprile 2009
La Cassazione torna sulle conseguenze della mancata attestazione di conformità all’originale spedito alla controparte della copia dell’atto d’appello depositato in segreteria (sentenza
6780 del 20 marzo 2009). Per giudicare inammissibile l‘appello notificato per posta ad effetto ampio: la difformità tra l’atto depositato e l’atto spedito per posta alla controparte vale non solo quando l’appellato è costituito in giudizio ma anche quando egli è rimasto contumace. E’, infatti, suo onere eccepire la difformità, che si intende presupposta tanto nell’ipotesi che si sia costituito quanto nell’ipotesi che non si sia costituito, rinunciando perciò a sollevare l’eccezione della difformità tra i due atti notificato e depositato.