Recente pronuncia dei giudici di legittimità in tema di notificazione di verbale di accertamento a persona giuridica.
E’ da ritenere valida, non nulla, la notificazione del verbale di accertamento che venga effettuata a persona "dipendente" della società e non al legale rappresentante della medesima senza l'invio della raccomandata informativa: non sussiste alcun vizio di notifica essendo stato rispettato il dettato dell'art. 145 del Codice di procedura civile.
Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza n. 26846 del 4 ottobre 2021, nel cui testo ha ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario.
Diversamente, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione, vale a dire, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Nella vicenda in esame, è stata definitivamente confermata una cartella di pagamento relativa a verbale di accertamento di un’infrazione al Codice della strada, emessa a carico di una Sas.
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