Per le note di variazione in diminuzione per le operazioni tax free con addebito Iva in fattura all’acquirente: non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0, l'esercente dovrà annotarla nel registro Iva acquisti.
È l’ulteriore, importante, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risoluzione n. 65 del 10 luglio 2019, rispetto alla pregressa risoluzione n. 58/E dell’11 giugno 2019, relativamente alla corretta emissione delle note di variazione in caso di cessione di beni oltre 154,94 euro (comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto) - articolo 38-quater, comma 1, del decreto Iva - se l’imposta è stata applicata con diritto dell’acquirente al rimborso della stessa.
L’ambito è quello delle cessioni in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per loro uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione.
Si ricorda che, in caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la rivalsa e consegnata al cessionario recante il visto che attesta l’uscita dal territorio dell’Unione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione.
L’Agenzia avverte che in caso di controlli o contestazione, sarà onere del contribuente fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria.
Qualora tale corrispondenza non emerga dal contenuto di tali atti, il contribuente può ricorrere anche ad altri mezzi probatori, purché rispetti i principi generali in materia di prova.
Si ritiene, nell’eventualità, che la prova richiesta possa essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), laddove tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.
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