Note di rettifica e diffide sospese per aziende e intermediari

Pubblicato il 13 dicembre 2021

Nuovo cassetto previdenziale del contribuente, deleghe e sub-deleghe, SPID, blocco delle notifiche, ANF e Uniemens-CIG. Sono i temi al centro della interlocuzione prenatalizia tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la direzione Centrale INPS.

Tantissime le novità in arrivo per professionisti e aziende con la nota n. 9413 del 9 dicembre 2021, pubblicata lo scorso 10 dicembre. Vediamo in dettaglio quali sono.

Nuovo cassetto previdenziale del contribuente

Dal 1° gennaio 2022 aziende e intermediari, per la verifica delle informazioni sulla posizione contributiva, dovranno utilizzare il Cassetto previdenziale del contribuente.

Il nuovo servizio, rilasciato dall'INPS nel 2020 (messaggio n. 4702 del 14 dicembre 2020), sostituisce il Cassetto previdenziale aziende.

Con un menu dinamico, creato in base alla profilazione dell’utente e alla tipologia della posizione contributiva, il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” garantisce la presenza di tutte le attuali applicazioni esistenti nei cassetti riferiti alle varie gestioni e permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive.

L’INPS sta risolvendo alcuni bug segnalati dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro che riguardano, in particolare:

L'Istituto, nell'esortare ad utilizzare il nuovo sistema, annuncia il prossimo rilascio di nuove funzionalità per la sezione "Evidenze" relativamente alla gestione degli agricoli, dei lavoratori autonomi e pubblica.

La funzionalità “Evidenze” è stata già peraltro integrata con il modulo Evidenze 2.0 (messaggio n. 1028 dell'11 marzo 2021) che consente agli intermediari, nonché ai datori di lavoro titolari di abilitazione, di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.

Tale modulo consente, con un solo click, la contestualizzazione dell’intero cassetto sulla posizione contributiva per la quale è stata rilevata l’evidenza, permettendo di accedere in modo immediato a tutte le informazioni necessarie per identificare e risolvere l’anomalia.

Deleghe, sub-deleghe e SPID

Un altro importante punto di confronto tra il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e l'INPS è la questione delle modalità di gestione di deleghe e sub-deleghe nonchè del passaggio definitivo allo SPID (o Cie e Cns) per l’accesso ai servizi online dell'INPS (per il quale l'Istituto, accogliendo la richiesta del CNOCDL, ha concesso una proroga temporanea ed eccezionale non oltre il 2021).

Qui una criticità è rappresentata dalla impossibilità per il delegato (intermediario) di visualizzare le pratiche presentate dal collaboratore dello studio (sub delegato).

Si riporta l'esempio del DURC. Attualmente, per motivi di carattere tecnico, l’intermediario non ha la piena conoscenza e gestione di tutte le pratiche di studio. L'INPS, per il DURC on line, sta per rilasciare la Delega Unica, che consentirà la visualizzazione anche al subdelegato collegato al delegato unico.

Infine, per le sub deleghe, l’Istituto si è detto disponibile a consentire al delegato di stabilire le matricole da attribuire (o da escludere) per ciascun sub delegato, verificando sempre quanto svolto dai propri sub delegati.

Il CNOCDL richiama poi l'attenzione, in vista del passaggio definitivo al sistema SPID, sulla necessità di affrontare e risolvere dei problemi più volte manifestati al fine di evitare notevoli disagi agli intermediari stessi e alle aziende assistite.

Notifiche e diffide

Il CNO dei Consulenti del lavoro rende noto inoltre che, dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compreso, sono sospese le notifiche delle note di rettifica e delle diffide nonchè le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine, trasmesse tramite il servizio DPA.

ANF e Uniemens-CIG

Altra questione affrontata nel corso della riunione del tavolo tecnico è la diversa modalità di gestione degli ANF tra UniEmens-Cig e SR41.

Al riguardo l'INPS ha confermato che gli ANF vanno inseriti nel flusso UniEmens-Cig esclusivamente se il <TipoCopertura> di tutte le settimane/giorni inviate con il flusso è di tipo 1, per cui solo se si tratta di settimane “totalmente NON retribuite”. In tutti gli altri casi, devono essere anticipati dal datore di lavoro.

Tale modalità di gestione degli ANF ha creato difficoltà nel distinguere gli ANF dei giorni lavorati (di competenza INPS), da quelli dei giorni di sospensione (a carico del bilancio dello Stato). Per ovviare a tali criticità, l’INPS ha chiarito che va effettuato il conguaglio nel flusso UniEmens ordinario con i codici standard (0035 e 0036 per la maggiorazione). Sarà poi compito dell'Istituto dividere le parti di rispettiva competenza.

Inoltre, a fronte delle criticità emerse nel pagamento degli ANF presenti nei flussi UniEmens-Cig, incluso quelli di variazione, l’INPS ha rassicurato che non sarà necessario ritrasmettere i flussi UniEmens-Cig in quanto una procedura automatica provvederà a rielaborarli, liquidando le differenze tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Sarà invece necessario ritrasmettere il file UniEmens-Cig in caso di eventuale presenza di IBAN errati (riscontrabili attraverso il cruscotto Cig e fondi) accertati dall'INPS nel corso di alcuni controlli di accoglienza, indicando quelli corretti.

Richiesta poi all'INPS la pubblicazione di un messaggio attraverso il quale si possa riepilogare la corretta gestione degli ANF all’interno dei flussi UniEmens-Cig.

L’INPS ha ribadito di non possedere alcuna competenza sugli ANF dei lavoratori delle imprese artigiane che hanno avuto accesso alla cassa Covid-19 a carico del Fondo Fsba. Pertanto si deve evitare di procedere al conguaglio degli ANF all’interno dei flussi UniEmens ordinari utilizzando i codici standard (0035 e 0036).

Ore autorizzate da FSBA

Con riguardo da ultimo ai problemi di congruità tra ore autorizzate ed ore usufruite”, l’INPS ha evidenziato che FSBA mostra all’intermediario solo il contatore dei giorni di assegno ordinario, ma in realtà, delibera e comunica all’Istituto le ore di sospensione.

Pertanto, per tutti gli eventuali errori, occorre rivolgersi a FSBA (sistemiinformativi@ebna.it) e chiedere di ampliare il numero delle ore deliberate e associate alla domanda.

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