Notariato. Due recenti studi su sovraindebitamento e società consortili
Pubblicato il 24 aprile 2013
Gli studi del Consiglio nazionale del Notariato n. 99-2013/I e n. 134-2013/I, approvati il 19 febbraio 2013, sono dedicati rispettivamente al tema della
«Composizione delle crisi da sovraindebitamento alla luce delle più recenti novità normative» e a quello delle
«Società consortili: profili pratici e questioni applicative».
Con lo
studio n. 99-2013/I, il Notariato si occupa delle diverse forme di composizione della crisi esistenti, ossia delle nuove procedure, di natura concorsuale, a carattere volontario che consentono di porre rimedio a quelle situazioni di sovraindebitamento che non possono essere soggette, né assoggettabili, alle altre procedure fallimentari. Nello specifico, si passano in rassegna gli istituti quali l'accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio (L. 27/1/2012, n.
3, mod. dalla L. 17/12/2012, n.
221).
Il Notariato ricorda come si tratti di forme di composizione della crisi a carattere “
volontario”, dato che per poter prendere avvio è necessaria un’apposita istanza del debitore, che si trova nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni ma che vi vuole comunque porre rimedio approfittando dei vantaggi derivanti dal fatto che il procedimento ha una natura concorsuale.
Con lo
studio n. 134-2013/I, invece, viene fatto un excursus sulle società consortili, dato che nella prassi solitamente sorgono frequenti questioni applicative che riguardano, in primo luogo, il tema della sovrapponibilità tra la disciplina dei consorzi e quella del tipo sociale adottato.
La necessità di una specificazione al riguardo sorge dal fatto che il legislatore ha dedicato alle società consortili una sola norma, l’articolo 2615-ter Codice civile, che dispone che le società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602.
Tale norma, a differenza di altre, non opera un rinvio alla disciplina delle società di capitali lasciando aperto così un dibattito circa le norme applicabili alle società consortili e alla possibile compatibilità fra regole societarie e norme sui consorzi.