Notariato. Diritti edificatori non assimilabili a quelli reali
Pubblicato il 17 ottobre 2014
Lo
studio n. 540-2014/T, approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 2-3 ottobre 2014 è incentrato sulla tematica “
Negoziazione dei diritti edificatori e relativa rilevanza fiscale, anche alla luce dell'art. 2643 n. 2-bis c.c.”
La riflessione dei notai prende le mosse dalla considerazione della
novella legislativa introdotta dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legge n. 70/2011 - convertito in Legge n.106/2011 - che ha aggiunto, nel testo dell'articolo 2643 del Codice civile il numero 2-bis, ai sensi del quale risultano soggetti
a trascrizione nei registri immobiliari i
contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
La codificazione delle astratte figure negoziali aventi ad oggetto diritti edificatori - si legge nelle conclusioni dello studio - non ha avuto il significato di sancire la
“realità” di tali diritti. Il legislatore, ossia, ha legittimato anche per queste figure il ricorso allo strumento della
trascrizione immobiliare solo per
garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori.
Per i notai, il
difetto degli elementi dell'immediatezza e dell'inerenza, qualificativi e costitutivi del diritto reale,
non consentirebbero l'assimilazione strutturale tra i diritti edificatori e quelli reali “
che sta alla base delle consequenziali convinzioni applicate nell'ambito del diritto tributario”.