La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per otto mesi, irrogata ad un notaio che aveva trattenuto importi versati dai clienti, in misura superiore a quelli dovuti e pagati all'Erario, quale sostituto d’imposta.
In opposizione alla propria condanna, il professionista invocava la finalità “prudenziale” del deposito di denaro in questione, con lo scopo, ossia, di recuperare le maggiori somme che l’Erario avrebbe potuto richiedere in considerazione della possibile maggiore tassazione applicabile.
Anche volendo aderire a detta ricostruzione - conclude la Corte con sentenza n. 2927 del 3 febbraio 2017 - il notaio va comunque ritenuto responsabile del contestato illecito disciplinare, per non aver ottenuto il preventivo consenso dei clienti, che non erano stati nemmeno informati di tale iniziativa.
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