Notaio sostituisce giudice Sanzionabilità

Pubblicato il 04 ottobre 2016

Laddove venga contestato al notaio di aver posto in essere un atto contrario all'ordine pubblico in quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, spetta al giudice disciplinare stabilire se quello specifico atto notarile costituisca, con evidenza univoca e indiscutibile, un tentativo di sostituzione dell'opera del notaio a quella degli organi giurisdizionali.

In particolare, il giudice è tenuto a procedere, con adeguata motivazione, alla descrizione del caso e all'analisi “minuta”:

Accertamento testamento smarrito

E’ questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19570 del 30 settembre 2016 e a cui dovrà attenersi la Corte di appello cui è stata rinviata la decisione di merito a seguito dell’annullamento, con rinvio, di una sentenza di secondo grado.

Nella vicenda di specie era stata contestata ad un notaio la violazione degli articoli 28 e 47 della Legge notarile, per aver ricevuto un atto di accertamento dell’esistenza di un testamento smarrito, con ciò ponendo in essere un atto contrario all’ordine pubblico perché di competenza dell’autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, si era trattato di atto con cui era stata ricevuta la volontà delle parti di dare esecuzione alle volontà contenute in un testamento prodotto in fotocopia ed il cui originale era stato affermato essere irreperibile.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy