Laddove venga contestato al notaio di aver posto in essere un atto contrario all'ordine pubblico in quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, spetta al giudice disciplinare stabilire se quello specifico atto notarile costituisca, con evidenza univoca e indiscutibile, un tentativo di sostituzione dell'opera del notaio a quella degli organi giurisdizionali.
In particolare, il giudice è tenuto a procedere, con adeguata motivazione, alla descrizione del caso e all'analisi “minuta”:
E’ questo il principio enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19570 del 30 settembre 2016 e a cui dovrà attenersi la Corte di appello cui è stata rinviata la decisione di merito a seguito dell’annullamento, con rinvio, di una sentenza di secondo grado.
Nella vicenda di specie era stata contestata ad un notaio la violazione degli articoli 28 e 47 della Legge notarile, per aver ricevuto un atto di accertamento dell’esistenza di un testamento smarrito, con ciò ponendo in essere un atto contrario all’ordine pubblico perché di competenza dell’autorità giudiziaria.
Nel dettaglio, si era trattato di atto con cui era stata ricevuta la volontà delle parti di dare esecuzione alle volontà contenute in un testamento prodotto in fotocopia ed il cui originale era stato affermato essere irreperibile.
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