La Cassazione ha respinto le ragioni di un notaio contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna del medesimo, da parte della Commissione amministrativa regionale di disciplina, per non aver proceduto, in più occasioni, al versamento delle imposte autoliquidate al momento della registrazione degli atti, ma solo a seguito dell’invio, da parte delle Entrate, dell’avviso di liquidazione.
Il professionista era stato sanzionato con la sospensione per sei mesi dalle funzioni notarili.
I giudici di legittimità – sentenza n. 1893 del 25 gennaio 2017 – hanno, in particolare, rigettato tutte le doglianze sollevate dal notaio ricorrente.
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