Notaio incensurato Niente attenuanti

Pubblicato il 18 luglio 2016

La circostanza che il notaio, passibile di sanzioni disciplinari, sia incensurato, non comporta la necessaria concessione delle circostanze attenuanti, rimessa piuttosto al potere discrezionale del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un notaio, avverso la comminata sanzione disciplinare della sospensione dalla professione e della pena pecuniaria,  per aver aperto un ufficio secondario non dichiarato, per essere venuto meno agli obblighi di collaborazione con il Consiglio notarile - mediante sistematici e reiterati rifiuti di trasmissione della documentazione richiesta – e per non aver assistito personalmente presso lo studio ufficiale nei giorni ed orari di apertura dichiarati.

Il professionista ricorrente, in particolare, lamentava la mancata concessione delle attenuanti in presenza di propria incensuratezza e per essersi adoperato ad eliminare le conseguenze dannose delle contestate violazioni.

Concessione attenuanti secondo valutazione discrezionale

Sul punto la Cassazione, nel respingere le censure, ha statuito che la concessione di attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della propria scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso di detto potere discrezionale.

Orbene nel caso di specie i giudici della Corte d’appello, con giudizio incensurabile in sede di legittimità, hanno determinato la sanzione entro i limiti stabiliti per legge e sulla base di motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Hanno peraltro preso in considerazione – conclude la seconda sezione civile con sentenza n.  14559 del 15 luglio 2016 – sia la cessazione dell’attività illecita da parte del notaio che la sua incensuratezza, ritenendo tuttavia che tali circostanze non potessero attutire la ritenuta gravità dei fatti e giustificare la concessione delle invocate attenuanti. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy