Con sentenza n. 26146 depositata il 30 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la condanna inflitta ad un notaio per violazione dell'art. 26 legge notarile, per non aver quest'ultimo prestato assistenza personale ai propri clienti in studio nei giorni ed orari prefissati.
Con l'occasione, la Cassazione ha precisato (tornando sull'interpretazione della legge notarile) come le modifiche introdotte con D.l. 24 gennaio 2012, abbiano consentito al notaio - venendo incontro ad un bisogno di concorrenza che investe tutti i professionisti - di recarsi, in ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui si trova la sua sede notarile, con ambito di competenza senza dubbio più ampio che in precedenza. A differenza che in passato gli è inoltre data la possibilità di aprire un ufficio secondario nel distretto notarile in cui è posta la sede stessa.
Ma dette modifiche normative, tuttavia, non hanno fatto venire meno – procede la Suprema Corte – il collegamento esistente tra la figura del notaio e la sede notarile; a testimonianza del fatto che l'attività notarile continua ad essere espressione di una pubblica funzione.
Sono infatti mantenuti fermi l'obbligo del notaio, per assicurare il funzionamento continuo e regolare dell'ufficio, di tenere lo studio aperto nel Comune o nella frazione del Comune assegnatagli, come pure l'obbligo di assistenza personale allo studio.
E nel caso di specie risulta integrata la figura disciplinare ascritta all'incolpato, essendo risultato che, nel periodo monitorato dal Consiglio Notarile, il notaio aveva stipulato numerosi rogiti fuori sede, nei tre giorni che egli stesso aveva indicato di assistenza obbligatoria a studio.
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