Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie ha provveduto ad elaborare alcune nuove massime societarie, presentate nel corso di un evento tenuto il 22 settembre 2018.
Si tratta di orientamenti in tema di SRL-PMI (I.N), di trasformazioni societarie (K), di partecipazioni nelle SRL e limiti al loro trasferimento (I.I) e di partecipazioni di associazioni professionali in società (A.A.11).
Le 13 massime messe a punto dai notai del Triveneto sulle nuove SRL-PMI si occupano, in primo luogo, della definizione di tali società (I.N.1) facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per i criteri di accertamento di tali caratteristiche.
E’, così, una SRL-PMI la società che soddisfi contemporaneamente le caratteristiche oggettive:
Rispetto, poi, ai limiti dimensionali di cui al punto 2., l’orientamento chiarisce che la SRL perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi, mentre con riferimento all’accertamento delle caratteristiche oggettive, viene affermato che lo stesso avviene su base annua secondo i criteri seguenti:
- per le società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso, risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;
- per le società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio.
A seguire, sono indicati i diversi diritti attribuibili alle categorie di quote di queste società (I.N.2.): in esse, i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote possono essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, anche se, in ogni caso, le quote appartenenti alla medesima categoria devono conferire i medesimi diritti.
La massima I.N.3 afferma, invece, l’assenza, nelle SRL-PMI, di limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato.
In caso di perdita, da parte della S.r.l., dei requisiti di PMI, la massima I.N.4 precisa che le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative.
Di seguito, secondo l'orientamento I.N.5, negli aumenti di capitale che abbiano creato categorie di quote non vi sarebbe alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.
Le ulteriori massime riguardano l’applicazione del principio dell'unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote (I.N.6), il pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria (I.N.7), la disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie (I.N.8), i limiti all’ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie (I.N.9), la legittimità delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a singole categorie di quote (I.N.10), le assemblee speciali in presenza di quote di categoria (I.N.11), la legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio (I.N.12) e, per finire, i limiti all'acquisto di proprie partecipazioni (I.N.13).
Le massime elaborate in materia di trasformazione riguardano, in primo luogo, la trasformazione diretta di associazione professionale in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile (K.A.42), operazione che, a detta dei notai del Triveneto, sarebbe consentita, nel rispetto della disciplina generale e dalle leggi speciali di settore.
L’altro orientamento, K.A. 43, concerne, invece, la trasformazione liquidativa di una SPA con l'adozione di un tipo sociale diverso, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima. La stessa – si legge nel testo dell’orientamento - non richiede, da parte dell'Organo Amministrativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all'art. 2437-ter c.c., posto che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.
La massima elaborata per quanto riguarda le partecipazioni nelle SRL e i limiti al loro trasferimento si occupa della naturale divisibilità, senza alcun limite, delle quote di partecipazione nelle S.r.l. (I.I.35).
Per finire, si segnala l’orientamento con il quale viene affermata la legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società, anche di capitali (A.A.11).
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