E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la sanzione disciplinare per oltre 200mila euro comminata ad un notaio per avere omesso, in ben 415 atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su fabbricati costituenti unità immobiliari urbane, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie da rendersi in atto dagli intestatati o la relativa attestazione sostitutiva da rilasciarsi da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento.
Gli atti erano tutti stati stipulati dopo l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 29 della Legge n. 52/1985.
A nulla sono valse le argomentazioni addotte dal professionista per affermare l’insussistenza dell’illecito, fondate sulla circostanza che tutti gli atti rogati oggetto di contestazione contenevano comunque la dichiarazione del venditore di conformità della planimetria, recante i dati catastali, allo stato attuale dell’immobile.
Secondo i giudici di merito, infatti, le attestazioni ricevute riguardavano solo la conformità dello stato di fatto alla planimetria, intesa come raffigurazione grafica dell’immobile, e non anche ai dati identificativi catastali sulla stessa riportati.
Inoltre, la norma richiamata imponeva la dichiarazione di conformità allo stato di fatto di tutti i dati catastali, non solo di quelli identificativi, ma anche di quelli relativi al classamento, non riportati nelle allegate planimetrie.
In definitiva, tutti i motivi sollevati dal notaio sono stati ritenuti infondati, per come si legge nel testo della sentenza di Cassazione n. 11507 del 3 giugno 2016.
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