Notai: nulli atti con finalità elusiva

Pubblicato il 01 febbraio 2016

Sono considerati nulli gli atti stipulati dal notaio nella consapevolezza della finalità elusiva perseguita dal cliente, sebbene gli atti in sé non presentino caratteri di invalidità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 1716 depositata il 29 gennaio 2016 respingendo il ricorso incidentale di un notaio sottoposto a giudizio disciplinare per violazione dell'art. 28 legge notarile, per aver ricevuto una serie di atti riguardanti beni immobili di una medesima persona sottoposti a sequestro penale. Trattatasi in particolare di costituzione di fondo patrimoniale, trust e rendita vitalizia che – secondo l'accusa – il professionista avrebbe dovuto rifiutare di stipulare in quanto atti finalizzati a rendere meno efficace (ed il notaio ne sarebbe stato consapevole) la riscossione coattiva delle imposte.

Ma il professionista si opponeva evidenziando come detti atti fossero tutti legittimi e che, come tali, egli aveva l'obbligo giuridico di rogare.

Sul punto la Cassazione – respingendo la censura – ha evidenziato come l'attività del notaio sia stata svolta, nel caso de quo, nella piena consapevolezza della finalità elusiva del cliente, integrante quantomeno reato tentato.

Obbligo di rogare ed evoluzione etico/sociale

Ora, al di là della specifica valutazione di profili di responsabilità penale, occorre piuttosto valutare – precisa la Corte - il comportamento del notaio alla luce dell'attuale evoluzione etica e sociale verso un ordinamento economico/finanziario che limita sempre più l'area delle possibili elusioni delle norme imperative a protezione del bene comune da esso tutelato e che conseguentemente sempre più responsabilizza la specifica funzione dei soggetti obbligati in ragione della loro qualificazione professionale ad intervenire nelle transazioni commerciali ed a tutelare non solo gli interessi delle parti contraenti ma anche e specificamente quelli della generalità dei cittadini.

Ed è in tale prospettiva che vanno letti gli artt. 27 e 28 legge notarile (che definiscono i confini dell'attività del notaio) per cui non può certo ritenersi che l'obbligo di rogare l'atto possa risultare di ampiezza tale da imporre al professionista di prestare la propria assistenza anche quando l'atto in questione si ponga come evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche, assistito da sanzioni penali, pur in presenza di norme cioè non necessariamente integranti la sola nullità sotto il profilo civilistico.  

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