Si segnalano tre massime diffuse dall’Osservatorio societario del Consiglio Notarile dei Distretti notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia.
La prima, n. 60/2016, in tema di delibere dell’assemblea di Srl in materia gestionale, afferma la non necessità di una ulteriore deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Quando, ossia, la decisione su di un atto gestionale sia rimessa ai soci ex articolo 2479 del Codice civile, questi hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. L’organo amministrativo non è, infatti, più competente sull’argomento.
In detta ipotesi, la decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della società e può essere delegato alla sua esecuzione uno specifico consigliere/amministratore, a patto che lo stesso sia dotato di potere di rappresentanza.
La seconda massima, n. 61/2016, si occupa, invece, di concordato preventivo e assemblea di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare.
Viene, in particolare, sottolineato che, nel caso in cui la società non esegue o ritarda l’esecuzione di un piano con aumento di capitale e connesse delibere strumentali all'assemblea, sia l’amministratore giudiziario ad intervenire.
L’intervento di quest’ultimo – si legge nella massima - può essere volto a sostituite:
In questo caso, il professionista notaio non potrà procedere con l’iscrizione nel Registro imprese delle deliberazioni non conformi a quanto statuito nella proposta di concordato omologata.
Un terzo orientamento, n. 62/2016, si occupa, infine, della legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali.
I notai del distretto, in particolare, ammettono la possibilità di detta nomina a patto che sussistano particolari condizioni.
E’ necessario, ossia, che:
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