Notai, contributi deducibili dal reddito autonomo

Pubblicato il 13 ottobre 2020

Cambio di rotta sui contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato. Finora, l’esborso economica veniva sottratto al reddito complessivo del contribuente. Ora, con la risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020, il costo contributivo va a ridurre il reddito di lavoro autonomo dello stesso, ribaltando quanto affermato con la risoluzione n. 79/E dell’8 marzo 2002.

Notai, deducibilità dei contributi previdenziale

Con il documento di prassi appena richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i contributi previdenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente, non essendo deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Nello specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che i contributi in questione, in considerazione delle loro finalità previdenziali e assistenziali attinenti esclusivamente alla sfera personale del lavoratore, non possano rappresentare un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo.

L’orientamento dell’Agenzia è in totale contrasto con il diverso principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001, secondo cui i contributi dei notai vanno dedotti in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto spese inerenti all’attività professionale svolta.

Notai, l’orientamento della Cassazione sulla deducibilità contributiva

Con successive pronunce, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento contrario alle tesi dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare, con l’Ordinanza n. 321 del 10 gennaio 2018, la Cassazione ha confermato la deducibilità di tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, co. 1, del TUIR, in quanto costi inerenti all’attività professionale.

Il predetto indirizzo giurisprudenziale tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.

Notai, conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Dunque, l’Agenzia delle Entrate prende atto dello sfavorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, e riconosce sui contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54, co. 1, del TUIR e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997.

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