Nota integrativa, dal 2009 informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio

Pubblicato il 04 dicembre 2009

Il principio di contabilità n. 12 “Composizione e schemi di bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizio”, approvato in data 30 maggio 2005, viene aggiornato dall’Organismo italiano di contabilità con un’appendice, che tiene conto delle modificazioni legislative introdotte dal decreto legislativo n. 173/08, di attuazione della direttiva comunitaria n. 46/06. In attesa della versione definitiva, il suddetto documento è stato inviato per i pareri che devono essere rinviati all’Oic entro l’8 gennaio 2010.

Le novità più grandi del Dlgs 173/08 riguardano alcune informazioni addizionali in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, riguardanti i bilanci di alcune tipologie specifiche di imprese. La decorrenza delle nuove disposizioni che integrano l’informativa della nota integrativa riguarda i bilanci relativi all’esercizio 2009 e in particolare quelli relativi ad esercizi che hanno inizio dopo la data di entrata in vigore del suddetto Decreto, avvenuta il 21 novembre 2008: di conseguenza l’aggiornamento delle informative dei bilanci interessa tutti quelli relativi all’esercizio 2009. In particolare, le informazioni che integrano l’informativa di bilancio riguardano le società che redigono il prospetto contabile di fine anno seguendo i principi del Codice civile (art. 2427) e i principi contabili nazionali, ad esclusione delle imprese di assicurazione e finanziarie. Le indicazione dell’appendice valgono anche per la compilazione del bilancio consolidato.

Riguardo alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, di cui la nota integrativa deve dare indicazione, si precisa che l’obbligo di informativa non si limita solo alle operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato, ma si chiarisce che lo stesso vada sempre rispettato anche se le operazioni tra le parti correlate intercorse nell’esercizio non sono più in essere alla data del bilancio. Le informazioni relative alle operazioni con parti correlate devono essere coordinate con quelle previste, nella relazione sulla gestione, dall’articolo 2428 del C.c. e con quelle relative all’attività di direzione e coordinamento, richieste per fini “di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti” (artt. Da 2497 a 2497-septies).

Un ulteriore informazione richiesta dalla direttiva 46/06 e recepita dal Dlgs 173/08 riguarda i cosiddetti “accordi fuori bilancio”. Si tratta, cioè, di atti o accordi anche collegati tra di loro che non risultano dal bilancio, ma che possono esporre la società a dei rischi o generare per la stessa dei benefici significativi, per cui la loro conoscenza è utile ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Il legislatore, recependo la direttiva, ha aggiunto all’articolo 2427, il numero 22-ter, che prevede che nella nota integrativa si deve indicare la natura e l’obiettivo economico dei suddetti accordi.

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