L’Agenzia delle Entrate illustra quando il limite temporale di un anno per la rettifica delle fatture emesse non trova applicazione.
Il principio di diritto n. 1 dell’11 gennaio 2021 affronta il caso di un contratto di compravendita di un complesso di beni dove è previsto un sistema "progressivo" di determinazione del prezzo, per il quale, in caso di disaccordo tra le parti in ordine al valore dei beni emergente dalla perizia effettuata in esecuzione del contratto, è possibile rimettere la determinazione finale a un soggetto terzo/revisore.
In tale ipotesi si afferma che le eventuali note di variazione in diminuzione emesse per recuperare le somme già fatturate in misura superiore a quanto dovuto non rientrano nel caso del sopravvenuto accordo tra le parti e, quindi, non si applica il limite temporale di un anno previsto dall’art. 26, DPR n. 633/1972, terzo comma.
Ciò è ancora più valido se l'operazione si realizza nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, dove l’autonomia delle parti soggiace agli interessi di natura pubblicistica.
In conclusione, la variazione dell’importo già fatturato trova spazio nel momento in cui vi è la determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto.
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