Non vige il divieto di sospensione in caso di maternità per il magistrato donna

Pubblicato il 12 luglio 2010 Con la sentenza della Corte di cassazione n. 13337 del 2010, pronunciata a Sezioni Unite, è stato affermato come le garanzie prestata dalla legge per la donna in maternità, estendibili anche alle lavoratrici del pubblico impiego, non trovano spazio per i magistrati.

Al rapporto di servizio dei magistrati, connotato dalla specialità in ragione della particolare funzione attribuita dalla carta costituzionale, non si può applicare il divieto di sospensione (e di licenziamento) di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, che presuppone la natura contrattuale del rapporto di lavoro. I magistrati, invece, non sottoscrivono un contratto di lavoro ma assumono le funzioni a seguito di un provvedimento amministrativo di nomina.

Il fatto riguardava una donna magistrato sospesa dalle funzioni dal giudice disciplinare in quanto nei suoi confronti era pendente un procedimento penale per falso materiale e induzione al falso ideologico con inganno (aveva falsificato la tessera di riconoscimento circa l’età, utilizzandola poi in sede di vendite immobiliari). A nulla è valso invocare da parte del magistrato lo stato di maternità; la pronuncia n. 13337 ha sostenuto che “la sospensione cautelare facoltativa dei magistrati dalle funzioni e dallo stipendio, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 109 del 2006, comportando il collocamento fuori del ruolo organico, può essere disposta anche nei confronti di coloro che sono in congedo per maternità”.
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