Non è sopravvenienza attiva l’operazione di finanziamento infragruppo
Pubblicato il 21 gennaio 2013
Il Fisco emette un avviso di accertamento nei confronti di una società controllante sulla base di un Pvc redatto a carico della propria controllata, con cui si contestava il fatto che il finanziamento concesso dalla controllata alla controllante potesse nascondere la distribuzione di dividendi a favore della stessa controllata e come tale dovesse essere tassato nella misura del 5%, secondo quanto disposto dall’articolo 89 del Tuir. Inoltre, sempre secondo il Fisco, l’operazione sembrava generare nei confronti della controllante una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 88 del Tuir.
La vicenda è stata risolta dalla Ctr Lombardia –
sentenza n. 129/2/12 – chiamata ad esprimersi proprio in tema di finanziamenti erogati dalla società controllante ad una propria controllata.
I giudici regionali hanno concluso che il prestito infragruppo concesso da una controllata alla propria controllante non può essere considerato né come una distribuzione di dividendi né tanto mento come una sopravvenienza attiva, soprattutto alla luce del fatto che le due società si sono poi fuse in una
newco con socio unico, comportando con ciò “
l’estinzione di tutte le partite creditorie e debitorie intercorrenti tra le indicate società”.
Dunque, l’operazione finanziaria posta in essere tra le due società altro non è che un’operazione messa in atto all’interno del gruppo per sfruttarne i vantaggi in termini di flessibilità strutturale e di riduzione del capitale di rischio. Risultando evidente l’interesse economico che è derivato dal prestito finanziario concesso dalla controllata alla propria controllante per estinguere il proprio debito, i giudici di secondo grado hanno accolto le motivazioni della società appellante, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese.